Art. 32.
(Norma transitoria).

      1. I consigli degli Ordini in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, con i quali, ai sensi dell'articolo 33, il rispettivo ordinamento di categoria è adeguato alle disposizioni della presente legge.

 

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